Descrizione

La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, ecc.) o se non definito, quella risultante dalla classificazione attribuita dal primo accatastamento o da altri documenti probanti (Legge regionale 08/07/1999, n. 19, art. 7).
Cambiare la destinazione d’uso da una all’altra delle seguenti categorie è soggetta a permesso di costruire (PDC) o segnalazione certificata di inizio dell’attività alternativa al PDC, sia se modificata con opere edilizie, sia se modificata senza opere:
- destinazioni residenziali
- destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali
- destinazioni commerciali
- destinazioni turistico-ricettive
- destinazioni direzionali
- destinazioni agricole.
Approfondimenti
Lo strumento urbanistico comunale può prevedere ulteriori articolazioni delle destinazioni d’uso all’interno delle categorie principali. Per modificare la destinazione all’interno delle articolazioni, con o senza opere edilizie, è necessaria la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
I mutamenti di destinazione d’uso sono onerosi, anche in assenza di opere edilizie, quando comportano il passaggio dall’una all’altra categoria definita dalla (Legge regionale 08/07/1999, n. 19, art. 8).
Il contributo dovuto è calcolato per differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto.
