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Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

Descrizione

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, ecc.) o se non definito, quella risultante dalla classificazione attribuita dal primo accatastamento o da altri documenti probanti (Legge regionale 08/07/1999, n. 19, art. 7).

Cambiare la destinazione d’uso da una all’altra delle seguenti categorie è soggetta a permesso di costruire (PDC) o segnalazione certificata di inizio dell’attività alternativa al PDC, sia se modificata con opere edilizie, sia se modificata senza opere:

  • destinazioni residenziali
  • destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali
  • destinazioni commerciali
  • destinazioni turistico-ricettive
  • destinazioni direzionali
  • destinazioni agricole.

Approfondimenti

Lo strumento urbanistico comunale può prevedere ulteriori articolazioni delle destinazioni d’uso all’interno delle categorie principali. Per modificare la destinazione all’interno delle articolazioni, con o senza opere edilizie, è necessaria la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

I mutamenti di destinazione d’uso sono onerosi, anche in assenza di opere edilizie, quando comportano il passaggio dall’una all’altra categoria definita dalla (Legge regionale 08/07/1999, n. 19, art. 8).

Il contributo dovuto è calcolato per differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto.

Attività correlate

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